La Cassazione con la sentenza n. 31904 del 5 novembre 2021 si è pronunciata nuovamente riguardo alla responsabilità dei soci di società di capitali dopo la cancellazione della società.

L’articolo 2495 del Codice Civile  cita: “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

La Cassazione, con la sentenza suddetta, ha confermato l’orientamento diffuso negli ultimi anni  secondo cui “il menzionato limite di responsabilità non rappresenta una condizione per la successione del socio nei rapporti sostanziali e processuali dell’ente”.

In altre parole una volta estinta la società, l’ente creditore (Agenzia fiscale, Comune o Ente impositore di diversa natura) può automaticamente azionare la pretesa nei confronti del socio senza inviargli l’avviso di accertamento, ma solo con la notifica della cartella di pagamento.

L’iscrizione a ruolo può quindi avvenire anche dopo la cancellazione della società e può essere intestata all’ente ormai estinto oppure al socio, che in questi casi è paragonato ad un erede. 

Spetta al socio poi di dimostrare in giudizio o in fase amministrativa, di non essere responsabile o nella maggioranza dei casi, “di non aver ricevuto nulla in sede di bilancio di liquidazione.

ULTERIORI PRECISAZIONE DELLA CASSAZIONE 

Nello specifico la sentenza della Cassazione al punto 2.10 cita: “Se, però, il fisco ben può rivolgersi al socio successore per il recupero del credito vantato contro la società estinta, stante il suo subentro ex lege nell’obbligazione sociale, è altrettanto evidente come il creditore sia soltanto tenuto a dimostrare la fonte di detta obbligazione, seppur ripartita pro quota, ma non anche la circostanza che il socio abbia utilmente partecipato alla distribuzione di utili, perché essa costituisce il presupposto della sua responsabilità; pertanto, la sua negazione si atteggia tipicamente come fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell’altrui pretesa, ossia come eccezione di merito, il cui onere della prova non può che gravare su colui che la solleva, ex art. 2697, comma 2, c.c.“.

La limitazione o l’assenza di responsabilità va dunque fatta valere impugnando tempestivamente la cartella di pagamento, pena la cristallizzazione della pretesa.

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