Il cosiddetto Esterometro è stato istituito a seguito dell’entrata in vigore  dal 1 gennaio 2019 dell’obbligo di emettere fattura elettronica per tutte le operazioni tra privati, (secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 909, lettera a) n) 4 Legge n 205/17)  per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a fatture emesse e ricevute nei confronti/da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L’amministrazione finanziaria dello Stato ha introdotto questa modalità di Comunicazione Delle Operazioni Transfrontaliere per poter tracciare tutte le operazioni effettuate dalle imprese o da professionisti italiani con controparti estere, sia UE che extra UE ( che non hanno obbligo di identificazione in Italia ) e combattere le frodi fiscali.

COSA CAMBIA NELLA COMUNICAZIONE DAL 2022?

La novità per la  comunicazione delle operazioni transfrontaliere che è stata introdotta nel 2022 è la modalità di trasmissione telematica che deve essere fatta attraverso un apposito modulo da inviare alle Agenzie delle Entrate.

In particolare, a decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dal 1.7.2022, la Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve essere  trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 ed ha previsto un unico canale per trasmettere i dati delle operazioni con l’estero utilizzando:

  • Il formato XML;
  • Il Sistema di Interscambio (SdI).

Secondo la legge di Bilancio 2021 le nuove regole erano applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma con il successivo decreto legge “fisco-lavoro” (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215), è stato disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’1.7.2022.

Le modifiche apportate all’adempimento riguardano nello specifico:

  • La  modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
  • I termini di trasmissione;
  • I  profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall’1.1.2022).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

I dati devo­no essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole.

Per richiedere maggiori informazioni sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, non esitate a contattarci.

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