Quando si parla di Esterometro 2022 si fa riferimento agli adempimenti previsti dal cosiddetto Decreto Legge Semplificazioni che ha stabilito nuove Modalità di Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere  eseguite dal 1 luglio 2022.

Nella pratica, le Comunicazioni devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate mediante il Sistema di Interscambio (SDI) già utilizzato per le fatture elettroniche.

In questo articolo scopriamo nel dettaglio quali sono gli ambiti di applicazione di questo provvedimento.

AMBITI DI APPLICAZIONE SOGGETTIVI 

Sono obbligati alla Comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

Per effetto dell’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ad opera dell’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36, restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dal1.7.2022:

  • I soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
  • I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente non abbiano conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Sono esclusi dall’adempimento anche i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o mediante no­­mina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 26.2.2019 n. 67 e 9.4.2019 n. 104).

AMBITI DI APPLICAZIONE OGGETTIVI

La Comunicazione ha per  oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • Effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
  • Ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

Il generico riferimento ai “soggetti” non stabiliti fa ritenere che la Comunicazione sia dovuta:

  • Per le operazioni nei confronti di soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia ;
  • Per le operazioni nei confronti di “privati consumatori” non stabiliti

Sono invece escluse le operazioni per le quali:

  • È stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • È stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

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