Le comunicazioni relative ai dati delle operazioni transfrontaliere per i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” ( di cui all’art. 27 co.1 e 2) devono essere trasmesse, come stabilito dell’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 come segue:
- Per ciascuna operazione attiva: entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- Per ciascuna operazione passiva: entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA
L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 ( che è stato convertito in legge 29 giugno 2022, n.79) ha esteso, dal 1.7.2022, gli obblighi di fatturazione elettronica via SdI:
- Ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- Ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Ne consegue che non dovrebbe più ritenersi applicabile, per tali soggetti, l’esonero dalla presentazione dell’Esterometro mediante SdI per le operazioni da/verso controparti non stabilite in Italia.
L’adempimento è da ritenersi, infatti, esteso anche ai soggetti in commento, i quali non rientrano più nell’esclusione prevista dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, cui fa espresso rinvio il successivo co. 3-bis, nel definire l’ambito di applicazione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Per le operazioni effettuate sino al 30.6.2022, i soggetti in regime di franchigia sono ancora da considerarsi esonerati, oltre che dalla fatturazione elettronica via SdI, anche dall’invio dell’Esterometro.
PROFILI SANZIONATORI
L’art. 11 co. 2-quater del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone che, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.
La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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